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La legge 168/1989, recependo i principi espressi nell’articolo 33 della costituzione, garantisce alle Università italiane autonomia finanziaria e gestionale. I finanziamenti delle università sono regolati dalla legge 537 del 1993, che ha razionalizzato le misure di intervento prevedendo tre fondi destinati ad altrettante tipologie di investimento. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università eroga finanziamenti destinati per il 50% alle domande di formazione, per il 20% ai risultati della ricerca, per il 20% ai risultati della formazione e per il 10% agli incentivi; in altre parole, gran parte dei finanziamenti (90% circa) sono destinati alle spese relative alle risorse umane del settore universitario pubblico italiano. Il fondo costituisce la fonte di finanziamento principale delle Università statali insieme alle tasse e ai contributi degli studenti, ed è ripartito in una quota proporzionale alla spesa storica delle università, e in una quota di “riequilibrio” da ripartirsi in base ai risultati della gestione. Per il 2009, lo Stato ha predisposto finanziamenti alle università pari a 6,95 miliardi di euro da destinare al Ffo, poi ridotti a 6,88 miliardi dalla legge Finanziaria 2008 (articolo 66, comma 13). I finanziamenti alle università dovrebbero essere ridotti ulteriormente e progressivamente sino a un taglio del 6,60% (455 milioni di euro) rispetto ai livelli del 2007. Oltre al Ffo, la legge 537/93 istituisce un fondo in cui confluiscono i finanziamenti per le università destinati a infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche e impianti sportivi (Feu), suddiviso tra gli istituti in base a necessità urbanistiche, e un fondo per iniziative, attività e progetti specifici e nuove attività didattiche (Fps).